punctum dolens. IL LUOGOTENENTE MANCINI IN APPELLO

Il luogotenente Mancini e l’ex Procuratore Capo Dell’Anno
Il luogotenente Mancini e l’ex Procuratore Capo Dell’Anno

PISTOIA-FIRENZE. [p.f.] Domani, 5 aprile, si terrà a Firenze il processo d’appello per il Luogotenente Sandro Mancini che, difeso fin qui dall’avvocato Massimo Pagnini del foro di Prato, era stato assolto in primo grado con formula piena.

Linee Future si era occupato più volte di questa vicenda spinosa, che non esitiamo a definire anche dolorosa non solo per le persone coinvolte ma anche per la comunità che segue e finisce per subire gli effetti destabilizzanti della vicenda.

Mancini continua però a essere ritenuto responsabile, dall’appellante Pm Giuseppe Grieco, di aver tardato di inoltrare una comunicazione di notizia di reato (Cnr) con dolo e di aver voluto sottrarre le indagini alla direzione del poi rimosso Procuratore della Repubblica, Renzo Dell’Anno, indagini riguardanti presunti brogli nelle graduatorie di accesso alle scuole materne di Pistoia, tra i cui presunti beneficiari venivano indicati la dirigente del servizio pubblica istruzione del Comune di Pistoia e un Magistrato della Procura della Repubblica pistoiese.

A questo proposito potete qui consultare:

Linee Future ha ricevuto, in merito, il seguente comunicato con allegati il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di assoluzione e l’atto di appello, che pubblichiamo per intero con la convinzione che i giornali debbano far conoscere, informare e, se necessario, svelare ciò che di solito non si racconta.

Richiesta di intervento affinché sia resa nota questa vicenda che mostra i limiti gravi della nostra giustizia e la protervia che è consentita impunemente ad alcune categorie di persone

Gentile Redazione,
nel sottostante link sono reperibili gli atti del procedimento di primo grado riguardanti il Luogotenente dei CC. Sandro Mancini che verranno riesaminati nell’udienza d’appello del prossimo 5 aprile a Firenze.

Dall’interrogatorio e dalle successive spontanee dichiarazioni da lui rese in udienza (link) si potranno comprendere le ragioni di tanto accanimento nei suoi confronti. Infatti, durante la sue audizioni del primo luglio 2014 e del 13 gennaio 2015, il Luogotenente, all’incalzare del Pm, si soffermava su alcuni sconcertanti quanto sospetti errori tecnici e omissioni che avevano caratterizzato l’agire del poi rimosso Procuratore Capo di Pistoia (Dr Renzo Dell’Anno – n.d.r.) e di alcuni altri suoi collaboratori, in ordine al mancato esercizio dell’azione penale nei confronti di noti pubblici amministratori locali.

Questo è il link dove reperire alcuni atti salenti tra cui la sbobinatura delle dichiarazioni rese nell’udienza del 01.07.14 dai testi d’accusa ovvero dal Procuratore Capo dell’epoca, rimosso pochi giorni dopo e dal Comandante dei Carabinieri il Colonnello Volpe, nonché l’interrogatorio del 01.07.14 e le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato Luogotenente Mancini in sede di sentenza assolutiva con formula piena emessa il 13.01. dal Giudice di primo grado mentre gli altri atti si trovano qui allegati e sono: la Sentenza di proscioglimento di primo grado corredata di relative motivazioni, l’atto di appello redatto dal Pm Grieco ed il relativo capo di imputazione.

Giuseppe Grieco
Il Pm Giuseppe Grieco

Nell’interrogatorio rintracciabile attraverso il link di cui sopra, si potranno trovare le dichiarazioni rese dall’imputato Lgt Mancini, sulle indebite pressioni esercitate per indurlo a rassegnare spontanee dimissioni, come pure i presunti errori tecnici da lui addebitati al Procuratore Capo dell’epoca, e sulle sospette condotte del Ff e altro Pm, in ordine ad acclarate responsabilità che riguardavano noti amministratori pubblici, taluni dei quali indicati “in rapporti amicali e ultra trentennali con il rimosso procuratore” (Dell’Anno – n.d.r.).

Antefatto: il Lgt Mancini, a quella data comandante del nucleo informativo, si ritrova imputato per aver indagato sulla effettiva regolarità delle procedure adottate per stilare le graduatorie comunali per le scuole materne di Pistoia.

In sostanza la denunciante, una vigilessa di Pistoia, asseriva di avere sospetti in tal senso esternandoli in un esposto-denuncia datato 9 febbraio 2012, e trasmesso dai Cc alla autorità giudiziaria il successivo 2 agosto 2012, ovvero solo dopo aver acquisito gli elementi essenziali dei reati poi ipotizzati e rubricati dalla polizia giudiziaria: abuso d’ufficio e falso nei documenti autocertificativi.

Tra i beneficiari dei lamentati brogli, la denunciante indicava la stessa dirigente della pubblica istruzione del Comune Pistoia e un magistrato inquirente, il quale, per poter beneficiare del servizio, aveva trasferito la residenza, sua e del minore interessato, in un appartamento in ristrutturazione di proprietà e non ancora abitabile, lasciando che il restante nucleo familiare continuasse a risiedere in altro quartiere cittadino e in altra zona residenziale.

In pratica, per i beneficiari dei presunti brogli è stata determinata l’archiviazione del procedimento penale a loro carico poiché, secondo le richieste del poi rimosso Procuratore di Pistoia (Renzo Dell’Anno – n.d.r.), le irregolarità degli interessati, in sostanza, sarebbero scaturite da “veniali loro errori”.

Quindi il Luogotenente Mancini si trova a processo per aver ritardato, secondo l’accusa, di comunicare la notizia di reato al fine di sottrarre le indagini (vedasi capo d’imputazione in allegato) alla direzione del Procuratore di Pistoia.

Ad avviso di Mancini, la competenza per tali fatti ex art 11 c.p.p. sarebbe stata di Genova, atteso il presunto possibile coinvolgimento di un magistrato additato dalla denunciante tra i beneficiari dei brogli.

Per farla breve, Mancini si trova a processo per una comunicazione di notizia reato trasmessa in Procura, come prevedono le norme, dal suo diretto superiore e a firma di quest’ultimo quale comandante del reparto operativo. Il luogotenente Mancini, infatti, all’epoca vice-comandante del nucleo informativo, si era limitato invece a svolgere solo gli accertamenti concordati con il proprio colonnello comandante provinciale e finalizzati a concretizzare i meri sospetti formalizzati dalla denunciante che, per consolidata giurisprudenza, non sono suscettibili di obbligatoria comunicazione di notizia di reato, se non all’esito dell’acquisizione degli elementi essenziali del reato stesso.

Palazzo del Tribunale
Palazzo del Tribunale a Pistoia

Tra i testimoni escussi anche il colonnello, attuale capo di stato maggiore della Legione Toscana, Fabrizio Volpe, e lo stesso, poi rimosso, Procuratore Capo Renzo Dell’Anno. Interessante evidenziare che uno dei numerosi testimoni citati dall’accusa, è stato tenuto sotto indagini e indagato per falsa testimonianza e poi invitato dal Pm Grieco a comparire per l’udienza del 23 dicembre 2014 e a quella successiva del 13.01.15 affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in udienza.

Tale teste poi formalmente indagato, non è mai comparso, affermando, per il tramite del suo difensore, di aver già testimoniato secondo verità. Il Pm nel luglio scorso non ha potuto far altro che prosciogliere il testimone dalle ingiuste accuse mossegli, non riuscendo quindi a ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese in udienza.

Il Pm Grieco sosterrebbe, con malcelata acrimonia, pur in assenza di evidenze al riguardo, che il Mancini abbia agito con malanimo ritardando dolosamente di informare la Procura della Repubblica sulle indagini in corso, con il movente di screditarne l’operato.

In effetti dalle testimonianze in atti si rileva come il Mancini abbia subìto indebite pressioni affinché si determinasse a presentare quelle spontanee dimissioni, richieste dal Procuratore Capo e caldeggiate, all’epoca, anche dall’odierno appellante, che sin dal 2004 si era manifestato ostile all’arrivo del Luogotenente Mancini preferendogli quella di un altro ufficiale di polizia giudiziaria (a lui gradito) per come poi in effetti è accaduto.

La Corte d'Appello di Firenze
La Corte d’Appello di Firenze

Il luogotenente non si è mai prestato a presentare quelle spontanee dimissioni che gli venivano richieste dal Procuratore Capo dell’epoca e caldeggiate anche dallo stesso Pm appellante ”per evitare spiacevoli ritorsioni”, ma veniva rimosso dall’incarico di responsabile, con un atto d’imperio da parte dello spazientito procuratore capo.

Stando alle argomentazioni dell’appellante e da quanto da lui sostenuto nell’ambito del dibattimento di primo grado, il reato, che sostanzialmente egli addebita all’imputato, è quello di agire con lo scopo di screditare alcuni magistrati e quindi per creare loro un danno non di natura patrimoniale.

La siffatta ricostruzione della vicenda da parte del Pm Grieco lascia legittimamente ipotizzare più che la sussistenza del reato di ritardo in atti d’ufficio, quello di un sottaciuto abuso d’ufficio, che avrebbe però determinato la competenza della autorità giudiziaria di Genova ex art. 11 del codice di procedura penale e la conseguente impossibilità di una diretta gestione della fase processuale.

Qualsiasi persona dotata di normale senso critico può percepire, già da queste poche righe, senza andare ad approfondire le circostanze nella documentazione qui richiamata, la gravità delle storture ritorsive scaturite dal rifiuto, da parte del Mancini, di presentare spontanee dimissioni.

Tant’è che sul suo conto sono stati aperti una miriade di procedimenti penali, tutti già archiviati, con le più fantasiose ipotesi di reato, non suffragate da alcun elemento obiettivo, e per le quali sono state disposte ed eseguite lunghe e costose intercettazioni con lo scopo di ricercare possibili reati da addebitare al luogotenente, adombrando altrettanto fantasiosamente anche l’ipotesi che egli potesse fare un uso estorsivo delle informazioni che invece andava raccogliendo – ed è bene ribadirlo – non per capriccio personale ma per fini istituzionali, su suggerimento del Comandante Provinciale dell’Arma.

Da evidenziare che l’8 luglio 2014 l’Arma dei Carabinieri assegnava al Luogotenente Mancini il comando del nucleo informativo mentre veniva decretato l’arrivo a Pistoia di un nuovo Procuratore Capo che, insediandosi il 26 luglio 2014, determinava la contestuale decadenza dell’altro a cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva addebitato, in una nota pubblica divulgata dal Tg2 del 12 maggio, di aver manifestato, tra le altre, “una conoscenza non adeguata delle norme dell’ordinamento”.

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