san bartolomeo. IL NO FINALE E I PERSONAGGI MUTI DELLA COMMEDIA

Uno degli interventi pro parcheggio dell’archietetto Alessandro Suppressa
Uno degli interventi dell’architetto Suppressa [Il Tirreno 17.8.2014]
PISTOIA. La notizia è che, da quando il Consiglio di Stato (con decisione n. 3475/201, sentenza esecutiva) ha ufficialmente messo una pietra sopra al progetto preliminare del parcheggio sotterraneo di San Bartolomeo, tutto il virulento e lunghissimo dibattito sulla questione – che per la verità non era mai entrata nel vivo, visto che si era a un livello preliminare – si è immediatamente e stranamente sopito.

Che oggetto del contendere è un progetto preliminare lo scrisse il Genio Civile nel 2013 (2013 10 01 Parere GC San Bartolomeo), quando si concluse effettivamente la fase preliminare della procedura: «tenuto conto del livello preliminare della progettazione in oggetto, si rimanda alla successiva fase di progettazione, prescrivendolo, il superamento delle incertezze presenti nel modello idrogeologico e la definizione operativa delle azioni progettuali…».

Manifestazione del comitato “No Parcheggio Sotterraneo”
Manifestazione del comitato “No Parcheggio Sotterraneo”

La “bomba” scoppiò nella primavera del 2011, ma tra il 2012 e il 2014 la polemica, tra le ragioni del sì al parcheggio e quelle del no, ha infiammato le cronache locali con asprezza e intensità insolite per le consuetudini pistoiesi.

Una polemica spesso più ideologica e quasi da tifo, disgiunta dal merito degli strumenti urbanistici e dagli aspetti idraulici o idrogeologici, caratterizzata dall’assidua presenza dei progettisti dell’opera sulle prime e seconde pagine della stampa cartacea locale, ovviamente impegnati a sponsorizzare il parcheggio sotterraneo.

Il Consiglio di Stato ha semplicemente respinto il ricorso presentato dalla Napoletana Parcheggi Spa contro la delibera di giunta che riteneva incompatibile il parcheggio con il piano particolareggiato del centro storico, il piano Cervellati.

Era stata la stessa dirigente all’Urbanistica e Governo del Territorio a mettere nero su bianco la non conformità del piano attuativo del parcheggio sotterraneo con gli strumenti urbanistici di Pistoia: un piano attuativo, per di più, in contrasto con l’interesse pubblico.

Propaganda in prima pagina [Il Tirreno 12/3/2015]
Propaganda in prima pagina [Il Tirreno 12.3.2015]
Del resto questi elementi, non conformità agli strumenti urbanistici e contrasto con l’interesse pubblico, erano noti un po’ a tutti (a partire dagli uffici, opposizione e maggioranza), pur se con un certo imbarazzo; negli atti del Forum sul destino dell’antico orto monastico di San Bartolomeo, atti curati dalla storica dell’arte Lucia Gai e editi da Settegiorni Editore (vedi), il dottor Marco Cei aveva messo in luce queste contraddizioni.

E fin qui, se proprio si vuole, siamo solo all’inizio: se gli strumenti urbanistici in teoria si possono aggirare, come per un certo periodo si è fatto nel caso in questione, almeno da parte della giunta Berti e senza che nessuno sia stato chiamato ancora ad assumersi delle responsabilità,  la sostanza è che da una parte nell’area in oggetto si trova una fognatura (vedi video) di fatto (insiste in parte nel tracciato della gora dismessa), di cui Publiacqua non ha competenza e che si configura quindi come scarico abusivo o, in compagnia con tanti casi simili nel centro storico, come scarico in recettore finale di superficie.

Dall’altro lato sempre il Genio Civile, nel già menzionato parere (2013 10 01 Parere GC San Bartolomeo) riporta che: «con Decreto del Segr. Gen. n. 26 del 11/04713 sono state approvate le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica della cartografia del Pai sulla base di uno specifico e dettagliato studio effettuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, risultando l’area in oggetto in zona allagabile per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (P1.2).

Il Vescovo Fausto Tardelli è contrario al parcheggio
Il Vescovo Fausto Tardelli contrario al parcheggio

«Ricordato che tale pericolosità non era nota prima di tale studio, si ribadisce il principio di precauzione già contenuto nelle norme del Regolamento Urbanistico (giustificato dai fatti durante i recenti eventi alluvionali), secondo il quale i locali interrati non sono ammessi in aree allagabili per tempi di ritorno minori od uguali a 200 anni».

Per non parlare poi della mutata volontà dei proprietari dell’orto monastico, ancora in tempo ad esercitare legittimamente una decisione libera in direzione contraria al parcheggio: un vincolo, questo, più che macroscopico.

Ma, in merito a impossibilità operativa, procedure falsate ed errori a monte dell’iter del parcheggio sotterraneo, parleremo più avanti: abbiamo a lungo cercato di contattare Massimo Vernetti della Napoletana Parcheggi S.p. A. e ci è stato detto di chiamare il 29 agosto.

Vogliamo infatti sentire la sua su ciò che da anni, tra gli addetti, pare il segreto di Pulcinella: cioè che la reale volontà della Napoletana fosse solo massimizzare una qualche forma di “risarcimento” dal Comune, senza aprire alcun cantiere.

Oggi vogliamo solo chiedere pubblicamente agli architetti Matteini e Suppressa, due tra i principali attori del dibattito sul parcheggio,  se hanno qualcosa da dire e cosa, anche in ragione del loro interventismo degli anni passati: il contributo critico, tra posizioni, anche totalmente differenti, aiuta sempre a fare chiarezza e ad arricchire il dibattito.

Tutto questo silenzio, da parte dei tanti attori della commedia del parcheggio di San Bartolomeo, non giova a nessuno, alimenta solo sospetti e illazioni.

Va infine registrato che l’omertà e l’immobilismo dell’Ordine degli architetti pistoiesi in merito all’indiretta conferma, da parte del Consiglio di Stato, che il parcheggio “è in contrasto con l’interesse pubblico” (vedi), come puntualizzò la dirigente all’urbanistica, sono molto eloquenti e spiegano perfettamente la crisi dei tempi moderni e di un’Italia senza più certezza né del diritto né del dovere.

[Lorenzo Cristofani]

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5 thoughts on “san bartolomeo. IL NO FINALE E I PERSONAGGI MUTI DELLA COMMEDIA

  1. Lo stato di eccitazione nel quale è sprofondato Cristofani gli ha impedito di leggere attentamente la sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza affronta una questione procedurale senza entrare nel merito: accogliendo il ricorso del Comune contro l’annullamento della delibera per violazione del giudicato, impone di “procedere con ordinaria azione di annullamento, previa riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. competente, stante che sussistono i presupposti per la conversione dell’azione di ottemperanza in ordinaria azione di annullamento”. La vicenda è tutt’altro che chiusa.
    Cristofani che sulla questione del parcheggio di san Bartolomeo si è sempre distinto per aver avvelenato i pozzi, poteva ora portare d’agosto acqua potabile? Per quanto riguarda il dibattito niente da aggiungere: la vicenda è lo specchio più fedele di questo mandato amministrativo oramai al termine caratterizzato più dalle cose non fatte e ostacolate che di quelle realizzate.

  2. Si calmi “alesup” e si ricordi che chi ben comincia è alla metà dell’opera!
    Anche il Vescovo Tardelli, se non sbaglio, è contrario al “suo” progetto.
    Fa bene Cristofani a mentenere i riflettori accesi sulla vicenda perchè i furbi sono sempre dietro l’angolo. Anche le loro notule…….

  3. La risposta scomposta e stizzita, se non palesemente bizzosa, dell’architetto Suppressa dimostra che evidentemente abbiamo messo il dito nella piaga.
    In assoluto niente è chiuso, non c’è dubbio, e le vie dei cavilli burocratici sono come quelle del Signore, immense, considerando anche che in Italia l’ipertrofia di norme e leggi è storicamente servita proprio per dar luogo a contenziosi infiniti e limitare la chiarezza della legge e la conseguente azione dei decisori finali.
    Valutazioni sull’amministrazione esulano dall’oggetto di questo intervento e assomigliano più al tentativo di tirare la palla in calcio d’angolo.
    Forse è utile riportare una parte della sentenza del Consiglio di Stato (scaricabile qui https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6UTBHL3K7AABIJRZIWOG4DIA7Q&q=comune%20or%20pistoia) perché, se è vero che non entra nel merito, rimanda però (confermandola) alla delibera 177/2014 che affronta invece aspetti dettagliati e precisi della questione:

    “non può certamente affermarsi che essa [la decisione del TAR che dava ragione alla Napoletana – ndr] coprisse, in modo da precluderla, ogni valutazione anche di
    dettaglio in ordine alla compatibilità della proposta con le specifiche prescrizioni
    urbanistiche applicabili nell’area di riferimento.
    5.3. Ai rilievi fin qui svolti possono aggiungersi una serie di ulteriori considerazioni,
    tutte univocamente deponenti nel senso della correttezza dell’operato del Comune.
    5.3.1. In primo luogo, è incontestato che, facendo riferimento alla “pianificazione
    territoriale di livello superiore”, il T.A.R. aveva inteso riferirsi in primis al Regolamento
    edilizio approvato dal Comune di Pistoia nel 2013, che si era connotato – fra l’altro –
    per la “recezione materiale” all’interno di essa di alcuni previgenti strumenti urbanistici
    esecutivi (in particolare, i già citati Piano della Città Storica e Piano urbano della
    mobilità).
    Ciò tuttavia non autorizza a ritenere che il primo giudice avesse voluto dare per
    scontata anche una già acclarata compatibilità dell’intervento con tutte le disposizioni
    di dettaglio contenute nei detti strumenti esecutivi (questione che, a tacer d’altro, non
    aveva formato per nulla oggetto del contenzioso giudiziale).
    5.3.2. Quanto poi alla Relazione istruttoria del responsabile del procedimento, è
    evidente che questa era richiamata in sentenza soltanto come argomento ad abundantiam
    a favore del ravvisato vizio di sviamento di potere (nel senso che questo era reso
    evidente già dalla semplice esistenza di tale Relazione), senza però che possa dirsi che
    anche sui suoi contenuti si fosse formato il giudicato, trattandosi di un mero passaggio
    istruttorio prodromico all’impugnata delibera nr. 2 del 2014 (la quale, peraltro, e come
    accertato dallo stesso T.A.R., non ne aveva tenuto alcun conto).
    5.3.3. Da quanto sopra discende con evidenza che il limite individuato nella sentenza
    nr. 1467 del 2014 alla potestà del Comune di adottare una nuova determinazione
    negativa andava inteso nel senso dell’impossibilità di un provvedimento che
    prescindesse dalla generale compatibilità dell’ipotizzato Piano di recupero con la
    pianificazione di livello superiore (o, peggio, entrasse in contrasto con essa), ma non
    anche di un diniego motivato col contrasto dell’intervento con specifiche disposizioni
    degli strumenti attuativi in vigore, ancorché recepiti nel Regolamento edilizio del 2013.
    5.4. Infine, e per ragioni in parte analoghe, non può ritenersi preclusa dal giudicato de
    quo l’ulteriore motivazione addotta dal Comune in senso ostativo all’accoglimento
    della proposta, con riferimento all’onerosità e scarsa redditività dell’intervento”.
    L’architetto Suppressa non dovrebbe avere bisogno di aiuto nell’interpretazione di questi passaggi.

  4. Io invece avrei bisogno di tanto aiuto, per interpretare un linguaggio che, talvolta, è, a dir poco ostrogoto. Ma, andando al concreto, anche da parte mia aggiungo: Bravo Lorenzo, bravo vescovo Tardelli a prendere, contro il parcheggio di cui si parla, una posizione che potrà essere importantissima nel prosieguo della vicenda. Per una volta, concordo pienamente anche con il commento di Alessandro Bonacchi. Quindi, caro Suppressa, si calmi. E’ verissimo che questa amministrazione ha realizzato pochissimo delle cose utili che avrebbe dovuto realizzare. Ma, almeno in questo caso, se non ci saranno altri clamorosi sviluppi, è andata benissimo così. Questo parcheggio non s’ha da fare…né ora, né mai.
    (E, ovviamente, so benissimo di avere copiato e riadattato quest’ultima frase da uno assai più bravo di me.)
    Piero Giovannelli

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